IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile avente il n. 1 ruolo gen.le aff. cont. lavoro dell'anno 1990 e vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazne contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. Siena e Simonetti Giuseppe; IN FATTO Con ricorso depositato il 1º aprile 1983, Giuseppe Simonetti, quale erede del lavoratore Michele Simonetti, deceduto il 12 marzo 1982, per insufficienza cardiorespiratoria cagionata da silicosi polmonare, adiva il pretore di Montepulciano per sentire accertare che il defunto genitore, il quale aveva in vita ripetutamente ma inutilmente richiesto la rendita in relazione alla predetta malattia professionale (poi riconosciuta a favore della superstite vedova - a sua volta deceduta il 21 giugno 1983 - in misura pari alla meta' di quella del 100% che sarebbe spettata al defunto marito), aveva diritto alla rendita con decorrenza dall'insorgenza della malattia professionale fino alla data della morte, con la conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento di quanto dovuto al genitore a favore di esso erede. L'I.N.A.I.L., dopo aver precisato che la rendita liquidata alla vedova a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1975 era stata calcolata sul danno complessivo, in cui la silicosi aveva agito come semplice concausa, che la percentuale di inabilita' del defunto era comunque da dimostrare, eccepiva la prescrizione ex art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965 e rilevava inoltre che il ricorrente avrebbe potuto agire solo per la quota di sua spettanza. All'esito di una consulenza tecnica il pretore, con sentenza del 9 marzo 1984, accertava il diritto alla rendita in misura progressiva (dal 25 al 50 per cento) dal 1º gennaio 1976 al 12 marzo 1982, con gli interessi legali "dal giorno del dovuto" fino al 12 marzo 1982 e con la rivalutazione monetaria della somma complessiva risultante a decorrere dal 13 marzo 1982 - nella "percentuale equitativa del 10 per cento" - oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sempre dal 13 marzo 1982; poneva le spese a carico dell'istituto. Sull'appello proposto dall'I.N.A.I.L. e su quello incidentale proposto dal Simonetti, il tribunale della stessa citta', con sentenza del 1º ottobre 1985, provvedeva rigettandoli entrambi e compensando tra le parti le spese processuali. Nell'esame dei motivi dell'appello principale, il tribunale osservava in primo luogo, quanto alla eccezione di prescrizione che, avendo il credito perduto la sua natura assistenziale o alimentare a seguito della morte dell'assicurato, non era piu' applicabile la speciale prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, bensi' quella ordinaria, non ancora maturata; a parte cio', l'avvenuto rigetto delle istanze proposte in vita da Michele Simonetti a causa della mancata evidenziazione radiologica della malattia aveva prodotto l'impossibilita' di far valere il diritto, sicche' la prescrizione non decorreva giusta il dettato dell'art. 2935 del c.c. Avverso la sentenza del ribunale, l'I.N.A.I.L., proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi di annullamento e successiva memoria. Il Simonetti resisteva e proponeva ricorso incidentale in un unico motivo. La suprema Corte, con sentenza in data 25 febbraio 1988, 16 febbraio 1989, n. 925, riteneva assorbente il primo motivo e fissava i seguenti principi, ai quali questo tribunale, designato quale giudice del rinvio, doveva attenersi: "La prescrizione triennale dell'azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative stabilite dal primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si applica non solo nei confronti dell'assicurato, ma anche nei confronti dell'erede di quest'ultimo, che ne pretenda il relativo importo, non comportando la morte dell'assicurato alcun mutamento della natura del credito, che resta assoggettato alla sua speciale disciplina di prescrizione". "La erroneita' o insufficienza delle indagini mediche eseguite in vita dell'assicurato, escludenti la ricorrenza della silicosi, accertata invece post mortem attraverso esame autoptico, non costituisce ostacolo alla decorrenza della prescrizione a norma dell'art. 2935 del c.c.". La causa e' stata riassunta con ricorso depositato il 12 gennaio 1990 dall'I.N.A.I.L., il quale chiede la riforma della sentenza del pretore di Montepulciano alla stregua dei principi enunciati in sede di legittimita'. Il Simonetti Giuseppe resiste con memoria, con la quale chiede, in linea principale, il rigetto dell'appello, e, in linea di ipotesi, deduce testualmente: "Ove per inciso, quindi, come nel nostro caso, il tardivo accertamento della malattia professionale (accertamento effettuato solo mediante l'autopsia) dovesse portare alla perdita di diritti che sicuramente si erano perfezionati, non si potrebbe escludere una incostituzionalita' della normativa per violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Corte costituzionale". IN DIRITTO La denuncia di incostituzionalita' dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - norma questa implicitamente richiamata dal Simonetti, in relazione al contesto della sua comparsa - non appare al tribunale manifestamente infondata. E' pacifico in causa - perche', a tanto anche l'I.N.A.I.L. aderisce incondizionatamente - che, come valutato dal consulente tecnico di ufficio, nominato dal giudice di primo grado, il Simonetti Michele era "affetto da una forma silicotica non evidenziabile radiologicamente, ma tuttavia presente all'epoca della morte, e che tale silicosi, concorrente con disturbi di carattere funzionale cardiaco e con altri disturbi di carattere circolatorio e respiratorio nel determinismo dell'exitus, era certamente presente da alcuni anni in forma progressivamente ingravescente e tale da potersi considerare, all'epoca del decesso, valutabile nella misura del 50%. Pertanto, soltanto l'esame eutoptico, disposto in precedenza alla causa del pretore di Montepulciano in sede di inchiesta infortunistica su istanza del 20 aprile 1982 di Mambrini Santina, vedova del lavoratore assicurato, eseguito il 14 maggio successivo e rifinito con relazione del 15 novembre 1982 del perito settore, mise in evidenza per la prima volta la tecnopatia silicotica di grado indennizzabile, grazie agli esami istologici e chimico-tossicologici (dosaggio della silice) realizzabili, ovviamente, soltanto, a morte avvenuta. Ora e' che non puo' sfuggire la difformita' di trattamento che deriva ai fini del diritto alla rendita conseguente a malattia professionale, tra il caso del lavoratore che venga riconoscisuto affetto da tale stato morboso durante la sua vita, attraverso l'esame radiografico o a qualsiasi altra indagine svincolata da ogni automatismo o paradigma diagnostico ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 780, ed il caso del lavoratore la cui malattia professionale possa essere accertata esclusivamente in sede autoptica se, nell'un caso e nell'altro, in applicazione della attuale formulazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965 cosi' come interpretata dalla Corte di cassazione, la prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita debba ritenersi ugualmente decorrente dal momento in cui la malattia professionale abbia raggiunto la soglia indennizzabile. Infatti, il lavoratore vivente sara' sempre posto in grado, con situazione di privilegio, di fare valere tempestivamente il proprio diritto al primo manifestarsi della malattia, laddove gli eredi del lavoratore deceduto potranno incontrare la preclusione prescrizionale alla domanda giudiziale ogni volta che l'esame autoptico - rivelatosi a posteriori unico mezzo di verifica della malattia nella sua entita' indennizzabile - accerti la data di insorgenza risalente ad oltre tre anni prima, come nella specie. La disparita' di trattamento dei due casi sopra evidenziati puo', senza fondamento, rivelarsi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Pertanato, il tribunale ritiene di dover sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 114, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel sancire la prescrizione triennale dell'azione giudiziale diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, non ne prevede la decorrenza per gli eredi del lavoratore assicurato deceduto, non iure proprio, ma iure hereditatis, dal momento in cui la malattia professionale di grado indennizzabile si riveli soltanto all'esame autoptico, risultato unico mezzo possibile di verifica. Circa la rilevanza in causa della eventuale statuizione di incostituzionalita', il tribunale ricorda, che l'esame autoptico risale al 15 novembre 1982 (data della relazione peritale) ed anche, se si vuole, al 14 maggio 1982 (data della sua esecuzione) e la domanda giudiziale proposta, dal Simonetti Giuseppe al 1º aprile 1983, e quindi meno di un anno dopo, laddove, se si dovesse ritenere risalente al 1º gennaio 1976 la malattia professionale, il termine prescrizionale sarebbe maturato, come ha dedotto l'I.N.A.I.L. il 31 maggio 1979 (tre anni ex art. 112 del t.u. citato + 150 giorni ex art. 11 dello stesso T.U.).